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di Gianfranco Amendola


Lo ha stabilito di recente la Cassazione (sez. 3, 23 Marzo 2020, n.10469) a carico di un pescatore abusivo che nel maggio 2018 aveva asportato “con metodo di raccolta distruttivo del substrato roccioso, circa 700 grammi di corallo rosso Mediterraneo (Corallium rubrum)”in un’area marina protetta rientrante nella  Zona di protezione speciale (ZPS) nel comune di Praiano denominata “Fondali marini di Punta Campanella e Capri”.

Una raccolta, cioè, che, come evidenziato da una consulenza in atti, doveva ritenersi “distruttiva massiva delle colonie e nei confronti dell’habitat protetto», con «un danno ambientale ed ecologico considerevole, sia a livello di specie che a livello di habitat». Danno tanto più significativo se si considera che “«l’accrescimento e lungo ciclo vitale richiederà almeno 40-50 anni in assenza di raccolta o altri impatti prima che si raggiungano condizioni analoghe a quelle distrutte dalle attività di prelievo» e «il danno ambientale determinerà per i decenni a venire una riduzione del capitale naturale e dei beni e servizi eco sistemici ad esso connessi».

Tanto più che il Corallium rubrum, specie importante dell’habitat coralligeno, è classificato come “prioritario per la conservazione” e inserito nella lista IUCN (International Union for Conservation on Nature) come “specie a rischio di estinzione” e di interesse comunitario ai sensi dell’allegato V Direttiva CE 92/43, avente, altresì, il ruolo di “ingegnere ecosistemico di lungo corso”. E pertanto, conclude la Suprema Corte, si può applicare la fattispecie del delitto di inquinamento ambientale che punisce chiunque  abusivamente  cagiona  una  compromissione o un deterioramento significativi e misurabili …..di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria,  della flora o della fauna. Infatti, per integrare questo delitto, è sufficiente un evento di danneggiamento della matrice ambientale che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Con la conseguenza che, se il fatto avviene in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o vegetali protette, la pena può arrivare ad un massimo di 8 anni di reclusione.

Certo, a prima vista, considerato che erano solo 700 grammi di corallo, la pena può sembrare troppo alta soprattutto se si considera che molto spesso si vedono sentenze che infliggono pene ben più miti anche per fatti gravi come, ad esempio, una corruzione o una rapina.

Ma, in realtà, qui si tratta del nostro futuro, a prescindere dai 700 grammi accertati per un episodio certamente non isolato. Come giustamente ha ricordato papa Francesco, non ci si può illudere di poter  essere sani in un mondo malato dove tutto è connesso e dove il vero virus è costituito dal tipo di sviluppo della nostra specie basato sulla distruzione delle risorse e della biodiversità a fini di profitto per pochi.

E così 700 grammi di corallo rosso diventano, oggi, il simbolo di una tragedia sempre più prossima e il possibile punto di svolta contro la peggiore specie di  delinquenti, quelli che rubano il nostro futuro.